STABILIZZAZIONE III AREA


                  

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

                                              LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale, con le modalità e le procedure ivi previste, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo appartenenti ad una qualifica corrispondente, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” e, in particolare l’articolo 42-bis, secondo cui il “genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente “posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, riguardante “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” ed in particolare l’articolo 16 concernente “disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità” che, nel modificare l’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165/2001, ha precisato le disposizioni da applicare al personale trasferito per mobilità relativamente al trattamento giuridico ed economico;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 – registro n. 1, foglio n. 240 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013, con il quale, in attuazione dell’articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente all’area prima, seconda e terza del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno – registro n. 2597 -, relativo all’individuazione ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, modificato con decreto ministeriale del 19 giugno 2015;

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2014 con cui è stato aggiornato il ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze al 1° gennaio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 – concernente “modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO il D.P.C.M. del 26 giugno 2015 con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 17 settembre 2015;

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015, concernente i criteri di inquadramento, che dispone: “Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale”;

VISTO il decreto del 3 settembre 2015 concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza dei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 215 del 16 settembre 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 20 del 26 gennaio 2016, concernente l’individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti;

VISTO il D.P.C.M. del 26 giugno 2019, n. 103 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la legge27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l’insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali – triennio 2016-2018;

VISTO l’articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all’applicazione del successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

CONSIDERATA l’esigenza, in aggiunta alle assunzioni programmate nel Documento di programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021,di acquisire stabilmente il personale in servizio in posizione di comando ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, al fine di consolidare le esperienze professionali maturate all’interno delle strutture del Ministero e garantire la continuità dell’azione amministrativa;

PREMESSO che nell’Area Terza esiste la disponibilità dei posti in organico necessaria per l’attivazione della procedura di stabilizzazione del personale in posizione di comando presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATO che si procederà a richiedere apposita autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica per le unità di personale che all’esito dell’istruttoria risultino appartenenti ad Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali;

ATTESO che dell’emanazione della presente determina sarà data notizia mediante pubblicazione sulla intranet e sul sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

                                                    D E T E R M I N A:

                                                           Articolo 1

                                                      Posti da coprire

Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, è indetta una procedura di mobilità volontaria per l’immissione nel ruolo unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze di n. 130 dipendenti, provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in servizio – in posizione di comando ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 -presso gli Uffici centrali, le Ragionerie territoriali dello Stato, le Commissioni tributarie provinciali e regionali del Ministero dell’economia e delle finanze, equiparati all’Area Terza e relative fasce retributive.

Sono esclusi dalla procedura i dipendenti in servizio in posizione di distacco presso il Ministero dell’economia e delle finanze, appartenenti ai ruoli delle Agenzie fiscali, ai sensi delle convenzioni stipulate dal Ministero con le predette Agenzie.

                                                                  Articolo 2

                                                    Requisiti di ammissione

Alla procedura di immissione in ruolo sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma, 2 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. che siano stati assunti per pubblico concorso e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovino in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in posizione di comando ovvero in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 3 e che risultino in possesso degli ulteriori requisiti specificati alle lettere a) b), c), d) ed e) del presente articolo:

a) che, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di cui all’art. 3,abbiano maturato un’anzianità di almeno sei mesi in una delle suddette posizioni; i medesimi saranno immessi nelruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze fino a concorrenza del numero massimo dei posti banditi con la presente determina;

b) che abbiano ricevuto il parere positivo al trasferimento da parte dei Dipartimenti presso i quali gli stessi prestano servizio ovvero dell’Ufficio di Gabinetto per il personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione;

c) che abbiano ricevuto il parere positivo preventivo ed incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, entro la data di scadenza dei termini previsti dalla presente determina e dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni:

posizione giuridica e fascia retributiva (specificando se solo economica ovvero derivante anche da progressione giuridica) e profilo professionale rivestito;

espressa dichiarazione che l’Amministrazione di appartenenza è soggetta/non è soggetta a regime di limitazione delle assunzioni e che non può/può sostituire le unità di personale trasferito in mobilità con nuove assunzioni di personale, di cui all’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;

estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

d) che non siano stati destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) e che non risultino a loro carico procedimenti disciplinari in corso;

e) che non risultino a loro carico procedimenti penali pendenti e che non abbiano riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né siano stati destinatari di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito.

Gli interessati dovranno rendere note le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto, nonché gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l’Amministrazione di appartenenza.

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: uff3dp.dag@mef.gov.itLe richieste di chiarimenti o informazioni saranno riscontrate entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione. Le richieste che perverranno in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze potrebbero non essere valutate ove non consentano il rispetto del termine dei sette giorni come specificato al periodo precedente.

                                                                Articolo 3

                             Presentazione delle domande. Termini e modalità.

La domanda di trasferimento di ruolo, redatta esclusivamente sull’apposito modello di cui all’Allegato 1,che costituisce parte integrante della presente determina, e sottoscritta dall’interessato, è trasmessa alla Direzione del Personale – Ufficio III, esclusivamente per posta elettronica certificata, per il tramite:

degli Uffici di raccordo con il DAG dei Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle Finanze per il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei citati Dipartimenti;

dell’Ufficio di Gabinetto per il personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione;

della Direzione di appartenenza per il personale in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi.

I medesimi Uffici integrano ciascuna istanza con il parere espresso del Dipartimento di assegnazione in ordine al trasferimento.

La domanda deve pervenire agli Uffici sopra indicati entro il termine perentorio di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determina sulla intranet e sul sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

La domanda, completa della relativa documentazione, è trasmessa alla Direzione del Personale – Ufficio III – entro gli otto giorni di calendario successivi alla citata scadenza.

                                                                 Articolo 4

                                                  Esclusione dalla procedura

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano “con riserva” alla presente procedura di trasferimento di ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

L’Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente determina.

Oltre all’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente determina, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l’accettazione “con riserva” dell’inquadramento proposto.

Non sono prese in considerazione le istanze di trasferimento in sede diversa da quella in cui il dipendente presta servizio alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente determina.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in ogni momento l’intera procedura al verificarsi di cause ostative, ovvero di non procedere alla stabilizzazione del personale appartenente ad Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali, in caso di mancata autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

                                                              Articolo 5

                                       Predisposizione elenco ammessi

A conclusione dell’istruttoria delle istanze di partecipazione, la Direzione del Personale – Ufficio III predispone un elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 2 della presente determina, secondo l’ordine di maggiore anzianità di servizio prestato presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

A parità di anzianità è favorita la minore età anagrafica del candidato.

                                                          Articolo 6

                       Modalità di equiparazione e trattamento economico

L’equiparazione delle posizioni giuridico-economiche degli aspiranti verrà effettuata in base alle Tabelle di cui al DPCM 26 giugno 2015, concernenti l’individuazione della corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto 26 giugno 2015 concernente i criteri di inquadramento, “Le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all’acceso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale”.

A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 2 della presente determina, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell’inquadramento proposto. L’accettazione dell’inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Funzioni centrali.

                                                             Articolo 7

                                                 Assunzione in servizio

Il dipendente inserito nell’elenco di cui all’art. 5 fino a concorrenza dei posti messi a bando, è assunto nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa e dai contratti collettivi di riferimento, verificato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

L’inquadramento nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze avviene con uno o più decreti.

                                                              Articolo 8

                           Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura della presente determina viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio III della Direzione del Personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività della presente procedura.

Roma, lì

                                                                             LA CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                     Valeria Vaccaro

 

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