Circolare Funzione Pubblica n.2/2014: richiesta di disapplicazione.
A seguito della diffusione della Circolare in oggetto i lavoratori che sono costretti a sottoporsi a visite specialistiche stanno ricevendo un ulteriore danno e aggravi burocratici che mal si conciliano con il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.
Innanzi tutto mi preme precisare che questa Federazione non deve ricordare a nessuno quanto la Corte di Cassazione a SS.UU. (Sent.23031/2007,) ha autorevolmente affermato: le Circolari (…) non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emerse (…).
La Circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli Uffici gerarchicamente sott’ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza questa che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’Ufficio possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della Circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) Circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) Circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La Circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata”.
Questo dovrebbe bastare per confermare che se la cd. “Circolare interpretativa” in realtà è modificativa di una legge già ampiamente penalizzante, deve essere disapplicata.
Le modifiche sostanziali introdotte dalla Circolare e non previste dalla legge sono evidenti:
1) La legge si riferisce sempre e solo ad “assenza per malattia” che, se ha luogo per “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, è da considerare come “permesso giustificato” (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). In alcun caso, dalla legge, si evince l’abolizione dell’istituto della malattia per l’effettuazione di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.
Se l’interpretazione dell’assenza per malattia deve invece forzatamente tradursi in “permesso giustificato” già previsto dal CCNL in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista), risulta evidente che la legge introdurrebbe l’ulteriore fattispecie di “assenza per malattia” quale “permesso giustificato”, fattispecie pari, ad esempio, dell’assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc…, ovvero rientrerebbe in “altri” permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge. Diversamente argomentando l’interpretazione “forzata” della legge che fa il DFP non si concilierebbe con la circostanza che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati, esauriti o comunque insufficienti, per le finalità indicate nel CCNL (motivi personali o familiari documentati). L’immediata conseguenza è che non sarebbe più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche se non usufruendo di ferie (e se sono finite anche queste?). Una simile interpretazione della legge lederebbe il diritto costituzionale alla salute, pertanto sarebbe da escludere.
2) Nella Circolare si evidenzia che: “va chiarito che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l’attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata”. Occorre far presente che l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va mai riportata, non solo in questo caso ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy.
3) Nella Circolare “il caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa” la Funzione Pubblica sostiene trovare “applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia” ed ancora laddove identifica il “caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro a fini di semplificazione si ritiene possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (che per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico”.
Questa O.S. ritiene doveroso che nelle ipotesi di dipendenti con patologie gravi o soggetti a terapie salvavita la certificazione contenente il calendario di giorni di assenza per malattia per l’effettuazione di terapie da presentare prima dell’inizio della terapia stessa debba essere applicata anche ai giorni necessari per l’effettuazione di esami o visite specialistiche di controllo dell’evoluzione della patologia.
E’ del tutto evidente che nei casi di patologie gravi il protocollo medico applicato prevede non solo la terapia ma anche analisi, esami diagnostici di controllo e visite specialistiche a cadenza periodica prestabilita. E’ indispensabile che i giorni di terapia vengano equiparati ai giorni necessari all’effettuazione di esami o controlli inerenti la patologia, analogamente alla disciplina delle terapie salvavita (Legge 133/2008 s.m.i).
4) Ultima, doverosa e sentita, annotazione: nella contestata Circolare 2/2014 si precisa “il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.
Qualcuno può cortesemente spiegare a noi ed ai lavoratori perché nel Ministero dell’Economia e delle Finanze la banca ore, prevista contrattualmente, è attivata a macchia di leopardo nelle diversi sedi sparse sul territorio Nazionale, per cui una RTS l’ha attivata una Commissione Tributaria non o viceversa, creando gravi disparità di trattamento nella tutela del diritto alla salute, tra i dipendenti di una stessa Amministrazione.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI CHIEDE:
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di disapplicare la Circolare 2/2014 nella parte in cui modifica la normativa vigente;
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di equiparare le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di gravi patologie;
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di applicare la banca delle ore, in tutte le sedi centrali o periferiche del MEF.
Il Coordinatore Nazionale
Walter Marusic