ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Roma, 7 giugno 2017
Prot. 64/2017

Nei confronti di:

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ragioniere Generale dello Stato

Dott. Daniele Franco

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Ispettorato Generale di Finanza

Dott. Gianfranco Tanzi

gianfranco.tanzi@mef.gov.it

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi

Dott. Luigi Ferrara

 capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Direttore della Ragioneria Territoriale dello stato di Roma

Dott. Giovanni Cioffi

rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

Medico Competente

Dott. Ivan Borrelli

ivan.borelli@unicat.it

 

Oggetto: Trasferimento della sede RTS di Roma

La sottoscritta Claudia Ratti, nella qualità di legale rappresentante della Federazione INTESA Funzione Pubblica con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.326, Roma 00186, pec posta@pec.federazioneintesa.it,

PREMESSO CHE

  1. La scrivente Federazione, nella persona del Segretario Regionale Lazio Walter Marusic ha chiesto al dott. Giovanni Cioffi, “in vista dell’approssimarsi del trasferimento di parte del personale, attualmente dislocato nella sede di Via Parboni, presso quella di Piazza Mastai (…) urgenti informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica amianto” e non ha ricevuto alcun riscontro;
  2. Il dott. Ferrara, con nota prot.56514/2017 del 27/04/2017 nel fornire informazioni circa il trasferimento della sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, ovvero di circa 50 unità di personale, in locali nella disponibilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Piazza Mastai, dichiara di aver “rappresentato l’esigenza di sostituire il linoleum presente nelle stanze assegnati a codesti uffici, al fine di renderlo uniforme in tutti i locali”.
  3. La sostituzione del linoleum “al fine di renderlo uniforme in tutti i locali” che sembrerebbe essere per un’esigenza “stilistica”, cela una realtà ben peggiore ovvero di eliminare il linolenum in “vinil amianto”; riprova ne è la determina a contrarre n.5470/RI per “l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di setti e porte tagliafuoco sui corridoi del primo piano e del piano terra e smaltimento di quelle esistenti contenenti amianto presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli di Piazza Mastai n. 11, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 50/2016”[1]
  4. E’ in corso la procedura per l’affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in vinil – amianto di Piazza Mastai n. 11, i cui contenuti sono inequivocabili.
  5. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi è un limite di soglia e che qualsiasi esposizione va evitata e pertanto nella specie non può essere escluso che ci sia rilascio di polveri e fibre di amianto, anche perché i materiali di amianto non sono confinati, e non vi è stata (ancora) la bonifica.

CONSIDERATO CHE

  1. La Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, con sentenza n°38991/2010 ha ribadito: “non vi è spazio per una interpretazione del concetto dei valori limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l’obbligo prevenzionale … giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, che è implicita e connaturata all’idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di quel determinato agente nocivo, ancorchè assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue. Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l’avvio di un’ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell’esposizione degli addetti alle fonti di pericolo. Questo orientamento è stato avallato in altre pronunce di questa Corte, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all’amianto (individuazione peraltro oramai impossibile) non era idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell’esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali (cfr. Cass. 988/03, Macola); nonché laddove è stato affermato che in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde, anche quando pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all’epoca dell’esecuzione dell’attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all’obbligo di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (Cass. 4^, 5117/08, Biasotti)”.
  2. La scrivente Federazione “tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all’ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche per la messa al bando dell’amianto, così come di qualsiasi altro agente patogeno, per la loro rimozione, per la bonifica ambientale, per il sostegno alle vittime e agli esposti, nonché con azioni concrete quali il ricorso all’Autorità Giudiziaria e la costituzione come parte civile nei procedimenti penali” e non può sottovalutare la situazione di pericolo alla quale potenzialmente sarebbero esposti i lavoratori destinati nella sede di Piazza Mastai 11.

Ciò posto, la scrivente O.S.

DIFFIDA

A sospendere le procedure di trasferimento dei lavoratori nella sede di Piazza Mastai fin quando non venga accertata la salubrità degli ambienti e, comunque, fino all’esito delle operazioni di bonifica.

In mancanza la scrivente O.S. si vedrà costretta ad attuare ogni azione a tutela della salute dei lavoratori.

 

Il Segretario Generale

(Claudia Ratti)

 

[1] https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3303347/9108+determina+lavori1.pdf/881dbf1b-d94e-4960-a25e-2e94bb9c4f96

 

prot. 64 Diffida MEF informazioni avanzamento lavori bonifica 2017

 

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